CONTEGGI E RICOSTITUZIONI PENSIONI

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Pensione: il sistema di calcolo contributivo

 

Con il sistema di calcolo contributivo, la pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell’opzione, un’anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995. Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

Ai fini del calcolo occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
  • calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
  • determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall’Istat;
  • applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella che segue.

Calcolo della pensione

I centri CAF U.C.I. – Patronato ENAC di Genova si occupano di effettuare i conteggi per il calcolo della pensione e della ricostituzione pensioni. Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo), mentre i sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.
Dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Età Anni 1996/2009 Anni 2010/2012 Anni 2013/2015 Anni 2016/2018 Anni 2019/2020
57 4,720% 4,419% 4,304% 4,246% 4,200%
58 4,860% 4,538% 4,416% 4,354% 4,304%
59 5,006% 4,664% 4,535% 4,468% 4,414%
60 5,163% 4,798% 4,661% 4,589% 4,532%
61 5,334% 4,940% 4,796% 4,719% 4,657%
62 5,514% 5,093% 4,940% 4,856% 4,790%
63 5,706% 5,257% 5,094% 5,002% 4,932%
64 5,911% 5,432% 5,259% 5,159% 5,083%
65 6,136% 5,620% 5,435% 5,326% 5,245%
66 5,624% 5,506% 5,419%
67 5,826% 5,700% 5,604%
68 6,046% 5,910% 5,804%
69 6,283% 6,135% 6,021%
70 6,541% 6,378% 6,257%
71 6,513%

 

Pensione: sistema di calcolo sistema misto

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996
Per i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012

Pensione: il sistema di calcolo retributivo

 

Con il sistema di calcolo retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

  • l’anzianità contributiva è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
  • la retribuzione/reddito pensionabile è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
  • l’aliquota di rendimento è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.

L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:

  • Quota A, determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi
  • Quota B, determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
Ricostituzione della pensione

 

La ricostituzione della pensione consiste in una variazione dell’importo della pensione determinata dall’accreditamento di contribuzione versata o dovuta per periodi anteriori alla decorrenza originaria della stessa. L’art. 5 del D.P.R. n. 488/1968 ha equiparato il trattamento della contribuzione accreditabile d’ufficio a quello per contribuzione accreditabile a domanda, per cui, a partire dal 1° maggio 1968, la pensione è riliquidata con effetto dalla decorrenza originaria; da questa data spettavano gli arretrati nei limiti della prescrizione decennale. E’ da tenere presente, tuttavia, che, sulle pensioni aventi decorrenza anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 488/1968, la ricostituzione per contribuzione accreditabile a domanda dava diritto agli arretrati solo per i periodi dal 1° maggio 1968 in poi.

La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, muove dai seguenti presupposti:

  • accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione;
  • esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione;
  • modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.

Verificatisi tali presupposti la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria. Se in occasione della domanda di ricostituzione vengono esclusi periodi di contribuzione già valutati in prima liquidazione, può verificarsi la perdita del diritto alla prestazione. Le ricostituzioni si effettuano sia d’ufficio che a domanda, dal momento che la domanda di pensione precostituisce per il pensionato il diritto ad avere la pensione calcolata in base a tutti i contributi versati, accreditati o dovuti, precedenti la decorrenza originaria della pensione (collocazione temporale).

La documentazione necessaria per l’Analisi e conteggio pensionistico
  • Codice fiscale
  • Carta d’identità
  • Indicazione di eventuali situazioni particolari nella storia lavorativa

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